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O. 20/03/2003 n. 347

12. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.A.F., corredate da idonea documentazione.

13. Le somme a disposizione dell'E.A.F. sulla predetta contabilità speciale n. 3068, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

14. L'E.A.F., con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

1. Tutti gli atti posti in essere dall'E.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per Legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.A.F. stesso. Tali organismi dovranno esprimersi entro il termine perentorio di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento degli atti stessi. Decorso tale termine gli atti si intenderanno approvati.

2. L'E.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo all'E.A.F. di avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

4. Al fine di ridurre i tempi per l'espletamento della gara, l'E.A.F. è autorizzato a richiedere a tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto di presentare, al momento dell'offerta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara medesima, in deroga all'art. 10, comma 1-quater, della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che tale adempimento venga effettuato entro 10 giorni dalla data della richiesta da un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate;

5. L'E.A.F. è tenuto a presentare con cadenza mensile all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

6. L'ufficio di direzione lavori è istituito dall'E.A.F. anche in relazione a quanto verra stabilito in base al protocollo d'intesa in data 21 dicembre 2002 citato in premessa.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, verrà stabilita successivamente in base ai criteri indicati nel protocollo d'intesa citato in premessa.

8. Le opere attuate dall'E.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di Legge.

10. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è l'E.A.F., il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 5. Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'E.A.F. su designazione del Commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal Commissario al- l'E.A.F. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'E.A.F. è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.A.F. ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.A.F incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di Legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove l'E.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza l'E.A.F. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "ente" o "amministrazione" nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del- l'E.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 7. Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e l'E.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 8.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 marzo 2003 Il Commissario governativo:

 

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